TRASPARENZA DELLE TARIFFE AEREE

TRASPARENZA DELLE TARIFFE AEREE

Compagnie aeree

Il regolamento Regolamento (CE) n. 1008/2008 prevede, tra l'altro, che le compagnie aeree e le agenzie di viaggio assicurino la massima trasparenza per le tariffe aeree dei voli in partenza da aeroporti dell'Unione europea operati da vettori comunitari ed extracomunitari.

La normativa comunitaria prevede che la tariffa sia "all inclusive" e che le singole voci che la compongono siano specificate (breakdown of the price), almeno per quel che riguarda: 
tariffa aerea passeggeri e merci; 

tasse; 
diritti aeroportuali; 
altri diritti, tasse o supplementi connessi al esempio alla sicurezza o ai carburanti. 

Il regolamento, comunque, impone la massima trasparenza anche per i supplementi di prezzo opzionali, come ad esempio l'assicurazione di viaggio o le tariffe supplemento bagagli, che devono essere comunicati in modo chiaro e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione (tramite agenzia di viaggio, site internet o altro canale di prenotazione).

L'inclusione di questi supplementi nella tariffa aerea deve avvenire con l'espresso consenso dell'interessato (opt in) e non può essere inserita in maniera automatica dal venditore (opt out).

Per quanto riguarda le condizioni applicabili alle tariffe, è necessario che gli elementi più importanti di queste condizioni siano facilmente visibili e accessibili al consumatore, che deve avere la possibilità di cambiare o cancellare il biglietto dopo la prenotazione.

Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 vanno applicate in modo uniforme in ogni Stato membro senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente, del vettore aereo o di altro venditore di biglietti.

In ambito nazionale, la trasparenza delle tariffe è stata introdotta con la legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto pacchetto Bersani) che all'art. 3 cita: "al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato", ha espressamente vietato "le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta".

I messaggi che non rispettano queste indicazioni sono considerati pubblicità ingannevole sanzionabile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cosi come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, art. 1) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.